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Area Marina Protetta Capo Milazzo

Approvazione del regolamento di disciplina dell’area marina protetta  «Capo Milazzo».

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 26 novembre 2018, n. 153 Vedi anche Zonazione nella ...

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

 

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e in particolare l’articolo 19, comma 5, che prevede l’approvazione con decreto del Ministro dell’ambiente di un regolamento delle aree marine protette che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario;

 

Vista la Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, Marpol 73/78, per la definizione dei requisiti di eco-compatibilita’ per le unita’ da diporto;

 

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, nonche’ le modifiche apportate alla politica comune della pesca con il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015;

 

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979 recante disposizioni per la difesa del mare;

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’ambiente;

 

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e in particolare l’articolo 1, comma 10, che trasferisce al Ministero dell’ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell’ambiente marino;

 

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale e in particolare l’articolo 2;

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo;

 

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale;

 

Visto l’articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, relativo al funzionamento delle aree marine protette;

 

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE;

 

Visto il decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, di attuazione della direttiva 2008/56/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino;

 

Vista la legge del 27 dicembre 2013, n. 147, che all’articolo 1, comma 116, integra con l’area «Capo Milazzo» le aree marine di reperimento previste dall’articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che, all’articolo 1, comma 117, prevede specifici incrementi di spesa al fine di garantire l’istituzione delle aree marine protette di cui alle aree marine di reperimento introdotte dal medesimo articolo 1, comma 116;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, lettere a) e o) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine, nonche’ per le attivita’ in materia di mare e biodiversita’ relativamente alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini;

 

Vista l’intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;

 

Vista l’intesa generale in materia di aree marine protette tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e la Regione Siciliana, sottoscritta in data 7 marzo 2001;

 

Visto il protocollo d’intesa, siglato in data 7 luglio 2016, fra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana e gli enti gestori delle aree marine protette situate in Sicilia, che potenzia la rete delle aree marine protette per l’ottimizzazione della gestione;

 

Considerato che e’ stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per la protezione della natura e del mare e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), resa esecutiva con decreto direttoriale prot. 12112/PNM del 16 giugno 2014, per l’aggiornamento degli studi conoscitivi ed il supporto all’iter istruttorio per l’istituzione, tra le altre, dell’area marina protetta «Capo Milazzo», nel Comune di Milazzo, Provincia di Messina;

 

Considerato che con nota prot. 11449/PNM del 5 giugno 2014 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato l’avvio del procedimento istitutivo dell’area marina protetta «Capo Milazzo» alla Regione Siciliana, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della citata intesa generale, e agli enti territorialmente interessati, convocando e tenendo una prima riunione in data 19 giugno 2014;

 

Tenuto conto che, nel corso dell’iter istruttorio per l’istituzione dell’area marina protetta, sono state considerate e valutate le osservazioni degli enti interessati e del pubblico e, in particolare, l’ISPRA ha provveduto a:

 

presentare agli enti territorialmente interessati, nel corso della riunione presso il Ministero in data 18 dicembre 2014, le prime risultanze delle attivita’ conoscitive, successivamente trasmesse dalla Direzione generale per la protezione della natura e del mare agli enti stessi, con nota prot. 26511/PNM del 23 dicembre 2014;

 

presentare, durante la riunione in data 9 luglio 2015, un quadro relativo allo stato delle attivita’ istruttorie in corso;

presentare agli enti interessati, nella riunione del 17 dicembre 2015, una proposta preliminare denominata «Prima ipotesi dei livelli di zonazione», successivamente trasmessa dalla Direzione generale per la protezione della natura e del mare agli enti stessi con nota prot.
25803/PNM del 23 dicembre 2015;

 

illustrare, su invito della Direzione generale per la protezione della natura e del mare espresso con nota prot. 3961/PNM del 26 febbraio 2016, la suddetta proposta preliminare nel corso di un’assemblea pubblica tenutasi in data 1° marzo 2016;

 

elaborare, sulla base delle osservazioni pervenute e delle considerazioni valutative svolte, la proposta conclusiva di perimetrazione e zonazione, con relativa disciplina di tutela dell’istituenda area marina protetta;

 

trasmettere alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con nota prot. 34910 del 9 giugno 2016, una sintesi delle considerazioni elaborate in merito alle osservazioni pervenute;

 

Considerato che la Direzione generale per la protezione della natura e del mare, preso atto delle citate considerazioni, con nota prot. 13099/PNM del 16 giugno 2016, ha chiesto all’ISPRA di elaborare la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e disciplina di tutela dell’area marina protetta;

 

Acquisita la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e disciplina di tutela dell’area marina protetta, trasmessa dall’ISPRA con nota prot. 37169 del 21 giugno 2016;

 

Considerato che la Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con nota prot. 0013669/PNM del 24 giugno 2016, ha convocato un incontro in data 5 luglio 2016 con gli enti interessati, per presentare gli schemi dei provvedimenti ministeriali, elaborati sulla base della citata proposta, di istituzione dell’area marina protetta e di approvazione del regolamento di disciplina delle attivita’ consentite, in uno con la cartografia di perimetrazione e zonazione dell’area marina protetta;

 

Preso atto delle risultanze dell’iter istruttorio, nonche’ del processo partecipativo svolto, e che pertanto la Direzione generale per la protezione della natura e del mare ha avviato l’iter per acquisire i pareri e le intese necessarie all’emanazione dei provvedimenti ministeriali per l’istituzione dell’area marina protetta e per l’approvazione del regolamento di disciplina delle attivita’ consentite;

 

Acquisita l’intesa della Regione Siciliana, espressa con nota prot. 2253/GAB del 27 marzo 2017, sullo schema di decreto istitutivo e sullo schema di decreto di approvazione del regolamento di disciplina delle attivita’ consentite dell’area marina protetta «Capo Milazzo»; Acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, espresso in data 21 settembre 2017;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi, emesso nell’Adunanza del 23 novembre 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 14 marzo 2018, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

 

Adotta il seguente decreto:

 

Art. 1 

1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e’ approvato il regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Capo Milazzo», di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 novembre 2018

Il Ministro: Costa

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2019

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 238

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Allegato 1 

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ CONSENTITE NELLE DIVERSE ZONE DELL’AREA MARINA PROTETTA «CAPO MILAZZO» (ai sensi dell’articolo 19, comma 5, legge 6 dicembre 1991, n. 394) 

 

Art. 1 Oggetto 

1. Il presente regolamento definisce la suddivisione in zone di tutela all’interno dell’area marina protetta «Capo Milazzo», come delimitata ai sensi dell’articolo 4 del decreto istitutivo del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individua le attivita’ consentite all’interno di ciascuna zona, anche in deroga ai divieti di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

Art. 2 Definizioni 

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

 

1. «accesso», l’ingresso, da terra e da mare, all’interno dell’area marina protetta delle unita’ nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all’ormeggio o aree individuate dove e’ consentito l’ancoraggio;

 

2. «acquacoltura», l’insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

 

3. «ancoraggio», l’insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita’ navali, effettuato esclusivamente dando fondo all’ancora;

 

4. «balneazione», l’attivita’ esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo’ essere praticata anche con l’impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti (snorkeling) e che puo’ comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

 

5. «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unita’ da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;

 

6. «decreto istitutivo», il decreto istitutivo dell’area marina protetta «Capo Milazzo» indicato nelle premesse del presente regolamento;

 

7. «immersione subacquea», l’insieme delle attivita’ effettuate con e senza l’utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all’osservazione dell’ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori;

 

8. «monitoraggio», l’osservazione costante dell’andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

 

9. «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

 

10. «ormeggio», l’insieme delle operazioni per assicurare le unita’ da diporto a un’opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un’opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;

 

11. «pesca ricreativa e sportiva», l’attivita’ di pesca esercitata rispettivamente a scopo ricreativo e agonistico;

 

12. «pesca subacquea», l’attivita’ di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

 

13. «pescaturismo», l’attivita’ riconosciuta come piccola pesca artigianale, disciplinata nel decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 e nel decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che definisce le modalita’ per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall’equipaggio, per lo svolgimento di attivita’ turistico –
ricreative;

 

14. «piccola pesca artigianale/piccola pesca», la pesca praticata da unita’ di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all’esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) di cui all’articolo 1 decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 7 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, con i seguenti mezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate –
combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, arpione HAR, palangaro fisso LLS, e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1380/2013 e dal regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla politica comune della pesca, e successive modifiche ed integrazioni;

 

15. «ripopolamento attivo», l’attivita’ di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita’ faunistica che e’ gia’ presente nell’area di rilascio;

 

16. «unita’ da diporto», ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modifiche ed integrazioni;

 

17. «zonazione», la suddivisione dell’area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

 

Art. 3 Finalita’, delimitazione dell’area marina protetta e attivita’ non consentite
1. Sono fatte salve le finalita’ e la delimitazione dell’area marina protetta «Capo Milazzo» e le attivita’ non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo.

 

TITOLO II

 

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ CONSENTITE

 

 

Art. 4 Zonazione dell’area marina protetta 

 

1. L’area marina protetta e’ suddivisa in zone, delimitate dalla congiungente i punti di seguito elencati, rappresentate nella rielaborazione grafica della carta n. 13 dell’Istituto idrografico della Marina, allegata al presente regolamento del quale costituisce parte integrante; le zone, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, sono sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

 

2. La zona A e’ sottoposta a regime di riserva integrale ed e’ costituita da un solo tratto di mare rappresentato nella cartografia allegata e di seguito descritto:

 

2.1. tratto di mare a largo, a nord di Capo Milazzo, delimitato dalla congiungente dei seguenti punti:

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3. La zona B e’ sottoposta a regime di riserva generale ed e’ costituita da due tratti di mare rappresentati nella cartografia allegata e di seguito descritti; alla zona B afferisce la sottozona Bs di riserva generale speciale costituita da un solo tratto di mare:

 

3.1. zona B, tratto di mare, prospiciente la costa della Baia di Sant’Antonio, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

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3.2. zona B, tratto di mare circostante Capo Milazzo, da punta Gamba di Donna a ovest, comprendente punta Baldassarre e Punta Mazza, delimitato dalla congiungente dei seguenti punti:

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3.3. sottozona Bs, tratto di mare prospiciente l’estremita’ ovest del Capo e la sua zona di mare a lardo verso nord, delimitato dalla congiungente dei seguenti punti:

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4. La zona C, di riserva parziale, comprende la restante parte dell’area marina protetta, all’interno del perimetro, costituita da un unico tratto di mare come di seguito descritto:

 

4.1. tratto di mare, circostante il Capo Milazzo, da Testa dell’impiccato, a ovest, fino a Punta Cirucco, a est, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

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5. Le coordinate geografiche indicate nel presente regolamento sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84 (World Geodetic System 1984).

 

Art. 5 Attivita’ consentite 

1. Nel rispetto delle caratteristiche dell’ambiente dell’area marina protetta «Capo Milazzo» e delle sue finalita’ istitutive, in deroga a quanto disposto all’articolo 5 del decreto istitutivo, sono consenti

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2. Ai fini del presente decreto e della previsione di misure di premialita’ ambientale nel regolamento di cui all’articolo 6, sono individuate le unita’ da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita’:

 

a) unita’ dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;

 

b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE;

 

c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78.

 

3. Per le attivita’ di osservazione dei mammiferi marini, e’ individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. In tali fasce vige per le attivita’ di avvistamento cetacei e per l’osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:

 

a) non e’ consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali;

 

b) nella fascia di osservazione non e’ consentita la balneazione e puo’ essere presente una sola unita’ da diporto o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;

 

c) non e’ consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attivita’ di soccorso, sorveglianza e servizio;

 

d) non e’ consentito rimanere piu’ di venti minuti nella fascia di osservazione;

 

e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione e’ consentita alla velocita’ massima di 5 nodi;

 

f) non e’ consentito stazionare con l’unita’ da diporto all’interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;

 

g) non e’ consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;

 

h) non e’ consentito l’avvicinamento frontale agli animali;

 

i) non e’ consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;

 

l) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocita’ delle unita’ da diporto;

 

m) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all’unita’ da diporto, e’ fatto obbligo di mantenere una velocita’ costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;

 

n) nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente piu’ di tre unita’ da diporto, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l’ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;

 

o) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, e’ fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.

 

Art. 6 Regolamento di esecuzione e di organizzazione 

 

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento di disciplina delle attivita’ consentite, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare approva il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’area marina protetta, ai sensi dell’articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, avente ad oggetto la disciplina di organizzazione dell’area marina protetta, nonche’ la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attivita’ consentite.

 

2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attivita’ di cui all’articolo 5 per le quali e’ previsto il rilascio di autorizzazione da parte dell’ente gestore.

 

Art. 7 Sorveglianza 

 

1. La sorveglianza nell’area marina protetta e’ effettuata dalla Capitaneria di porto competente, dal Corpo forestale della Regione Siciliana, nonche’ dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell’area.

 

Art. 8 Poteri dell’organismo di gestione dell’area marina protetta e sanzioni 

 

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all’articolo 6, si applica quanto previsto dalla vigente normativa.

 

2. Ai sensi dell’articolo 29, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il legale rappresentante dell’organismo di gestione dell’area naturale protetta, qualora venga esercitata un’attivita’ in difformita’ dal presente regolamento ovvero dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all’articolo 6, dispone l’immediata sospensione dell’attivita’ medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilita’ solidale del committente, del titolare dell’impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l’ente gestore provvede all’esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall’articolo 29, comma 2, della legge n. 394 del 1991.

 

3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente regolamento e dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all’articolo 6, compreso l’eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall’ente gestore, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle norme vigenti. Il regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all’articolo 6, disciplina le procedure per l’esercizio dei poteri di sospensione e di revoca e ne stabilisce i criteri secondo un principio di proporzionalita’ rispetto alla violazione accertata.

 

4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorita’ preposte alla sorveglianza dell’area marina protetta, e’ immediatamente trasmesso all’ente gestore che irroga la relativa sanzione.

 

5. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell’ente gestore e destinati al finanziamento delle attivita’ di gestione, coerentemente con le finalita’ istituzionali dell’area marina protetta.

Art. 9 Pubblicita’ 

 

1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovra’ assicurare e mantenere l’esposizione del presente decreto e del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all’articolo 6 in un luogo ben visibile agli utenti.